COMUNE DI LAIGUEGLIA
STATUTO
Adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 43 dei 10 giugno 1991.
Art. 1 - Principi fondamentali
-
La Comunità di Laigueglia è ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi
della Costituzione e della legge generale dello Stato.
-
L'autogoverno della comunità si realizza con
i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2 - Finalità
-
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori
ed, agli obiettivi della Costituzione.
-
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti ì soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione,
favorendo e promuovendo iniziative pubbliche e private anche attraverso
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e dì cooperazione.
-
La sfera di governo dei Comune è costituita
dall’ambito territoriale degli interessi.
-
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri
e principi: al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali,
non che alla tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presentì nel proprio territorio per garantire
alla collettività una migliore qualità di vita, il sostegno
alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale
e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni
di volontariato.
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
-
Il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.
-
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.
-
I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e
la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di
autonomia.
Art. 4 - Territorio e sede comunale
-
Il Comune comprende la parte di suolo nazionale delimitato
con il piano topografico.
-
Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono
apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost., previa audizione
della popolazione dei Comune.
-
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono
nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
Art. 5 - Albo Pretorio
-
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio per la pubblicazione
degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
-
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,
l'integralità e la facilità di lettura.
-
Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al
1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo,
ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6 - Stemma e gonfalone
-
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con
il nome di “ Comune di Laigueglia" e con lo stemma concesso
con Decreto dei Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1952.
-
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale
nella foggia autorizzata con lo stesso Decreto sopra indicato.
-
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati.
TITOLO I
Organi Elettivi
Art. 7 - Organi
-
Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta
ed il Sindaco.
Art. 8 - Consiglio comunale
-
Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità,
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
-
Il consiglio, costituito in conformità alla
legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
-
Il consiglio comunale esercita la potestà e
le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzíoní
conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
-
Impronta l'azione complessiva dell’ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
il buon andamento e l’imparzialità.
-
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il
metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con
la programmazione provinciale, regionale e statale.
-
Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
-
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10 - Sessioni e convocazioni
-
L'attività dei consiglio si svolge in sessioni
ordinarie e straordinarie.
-
Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.
32/2° lettera b) della legge 142/90.
-
Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula
l'ordine del giorno e ne presiede li lavori ed il funzionamento, secondo
le norme del regolamento.
-
Gli adempimenti previsti al 3° comma in caso di
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco , sono assolte
dal Consigliere anziano.
Art. 11 - Commissioni
-
Il consiglio comunale può istituire nel suo
seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
-
Il regolamento disciplina il loro numero, le materie
di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del
criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza
plurima o per delega.
-
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri
lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
-
Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli
assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
-
Compito principale delle commissioni permanenti è
l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di
favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
-
Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali
è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare
o generale individuate dal Consiglio comunale.
-
Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio
delle seguenti attribuzioni:
- La nomina del presidente della Commissione;
- Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni
loro
- Forme per l’esternazione dei pareri , in ordine a quelle iniziative
sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazione di proposte
Art. 13 - Consiglieri
-
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri
sono regolamentati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità
alla quale costantemente rispondono.
-
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, fra quelli eletti. ha ottenuto il maggior numero
di voti.
-
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate
al Sindaco, che. deve includerle nell'ordíne del giorno della prima
seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione
e sono irrevocabili dalla presa d'atto dei consiglio.
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
-
Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla
legge, sono disciplinati dal regolamento.
-
L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione
dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto
procedimento”.
-
bis Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto
procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata
alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e
di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta ed
ai Capigruppo consiliari.
-
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.
Art. 15 - Gruppi consiliari
-
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario
comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti
la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
-
Il regolamento può prevedere la conferenza dei
capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 16 - Giunta comunale
-
La giunta è l'organo dì governo del Comune.
-
Impronta la propria attività ai principi della
collegialità, della trasparenza e della efficienza.
-
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio
comunale.
-
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al
Consiglio Comunale.
Art. 17 - Elezione e prerogative
-
La Giunta è eletta nei termini e con le modalità
stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato
al Segretario Comunale, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consigli.
-
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
-
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal
comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti
ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i congiunti e
gli affini di 1 grado.
-
Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni
singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Art. 18 - Composizione
-
La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4Assessori.
-
N. 1 assessore potrà essere nominato tra cittadini
non consiglieri, purché eleggibile ed in possesso di documentati
requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
-
Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza
diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
-
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli Assessori.
-
Le modalità di convocazione e di funzionamento
sono stabilite dalla Giunta stessa.
Art. 20 - Attribuzioni
-
Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli
atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità,
nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati
da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
-
La Giunta svolge le funzioni di propria competenza
con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo
e gli obiettivi perseguiti i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi
gli altri uffici nello esercizio delle proprie competenze gestionali ed
esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
-
La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni
di governo:
-
propone al Consiglio il regolamento;
-
approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi
dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa
sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o
al Segretario.
-
elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
-
assume attività di iniziativa, di impulso e
di raccordo con gli organi di partecipazione;
-
elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione
delle tariffe;
-
nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
-
adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e,
su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione
dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
-
propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e
persone;
-
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
-
autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore
o convenuto ed approva transazioni;
-
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
-
esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non
espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
-
approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta
salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
-
riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività
e sull'attuazione dei programmi.
-
La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni
organizzatorie:
-
decide in ordine a controversie di competenze funzionali
che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
-
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare
la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
-
determina i misuratori ed i modelli di rilevazione
del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito
il revisore del conto.
Art. 21 - Deliberazioni degli organi
collegíali
-
Gli organi collegiali deliberano validamentecon l’intervento
della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle
leggi o dallo Statuto.
-
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con
votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle . qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
-
Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari
sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed
apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione
dell'argomento in seduta privata". Per quanto riguarda la giunta,
il Presidente potrà decidere volta per volta se sia pubblica oppure
no.
-
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e a verbalizzazione delle sedute
del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo
le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario
Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea
da un componente del collegio nominato dal Presidente.
-
I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono
firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario, quelli
della Giunta dal Sindaco, dall'Assessore anziano e dal Segretario.
Art. 22 - Sindaco
-
Il Sindaco è il capo del governo locale ed in
tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza
e di amministrazione.
-
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali?esecutive.
-
La legge disciplina le modalità per l'elezione.
i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio
di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
-
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione,
di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
-
Il Sindaco esercita altresì le funzioni di cui
all'art. 38 della Legge 142/1990.
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
I. Il Sindaco:
-
ha la rappresentanza generale dell'ente;
-
ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico?amministrativa del Comune;
-
coordina l'attività dei singoli assessori;
-
può sospendere l'adozione di atti specifici
concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per
sottoporli all'esame della Giunta;
-
impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine
agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa
di tutti gli uffici e servizi;
-
ha facoltà di delega;
-
promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita
la Giunta o il Consiglio Comunale;
-
può concludere accordi con tutti i soggetti
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale;
-
convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
-
adotta ordinanze ordinarie;
-
rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia
amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-
emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza,
espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
-
assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-
approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate
comunali;
-
adotta i provvedimenti concernenti il personale non
assegnati dalla Legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta
e del Segretario comunale;
-
determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici,
dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e/o le istanze
di partecipazione;
-
fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto
di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza
della Giunta;
-
stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già
conclusi, quando manchi nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria
del Segretario "rogante".
Per i punti di cui alle lettere l), m), n) e p), tali funzioni
possono essere delegate dal Sindaco al segretario.
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
I. Il Sindaco:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed arti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini
e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e
ne informa il Consiglio comunale;
collabora con il revisore dei conti dei comune per definire
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
l. Il Sindaco:
-
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle
sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede
ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5
dei consiglieri provvede alla convocazione;
-
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
-
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute,
nei limiti previsti dalle leggi;
-
propone argomenti da trattare e dispone con atto formale
(o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
-
ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze
ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o Consiglieri comunali,
con possibilità di esonero di responsabilità per il delegante
e conseguente assunzione di responsabilità esclusiva da parte del
delegato per gli atti ai quali esso delegato in forza della delega deve
provvedere. Il delegato, peraltro, sarà sempre tenuto a riferire
al Sindaco della attività svolta. Il Sindaco, inoltre, con il consenso
della Giunta Municipale, potrà delegare o presiedere le Commissioni
comunali anche componenti delle dette Commissioni, con specifica dei poteri
inerenti;
-
delega la sottoscrizione di particolari specifici atti
non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario
comunale;
-
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al Consiglio.
Art. 26 - Vicesindaco
-
Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal
Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso
di assenza o impedimento.
-
Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del
Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine
di elencazione nel documento programmatico.
-
Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori
e/o a Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli
organi previsti dalla Legge.
TITOLO
II
Organi burocratici ed uffici
CAPO I
Segretario Comunale
Art. 27 - Principi e criteri fondamentali
di gestione
-
L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto
del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo
e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario
comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi
del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle
direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza
dei criteri dettati nel presente Statuto.
-
Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che
ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico
che assicura la direzione tecnico?amministrativa degli uffici e dei servizi.
-
Per la realizzazione degli obiettivi dell'Enti , esercita
l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità
di un risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco
che ne riferisce alla Giunta.
-
Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere
gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità
e garanzia, secondo le norme di legge e dei presente Statuto.
Art. 28 - Attribuzioni gestionali
-
Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di
gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività
deliberative e che non siano espressamente attribuiti dal lo Statuto ad
organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressamente di discrezionalità
tecnica.
-
In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
-
predisposizione di programmi di attuazione, relazioni,
progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute
dagli organi elettivi;
-
organizzazione dei personale e delle risorse finanziarie
e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione
degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
-
ordinazione di beni e servizi nel limite degli impegni
e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;
-
liquidazione di spese regolarmente ordinate;
-
presidenza delle commissioni di gara e di concorso
con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei
criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa
regolamentare dell'Ente;
-
adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti,
anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
-
verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti
ed émanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni,
conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
-
verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività
degli uffici e del personale ad essi preposto;
-
liquidazione dei compensi e dell'indennità al
personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
-
sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali
d'incasso.
Art. 29 - Attribuzioni consultive
-
Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni
di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta,
a quelle esterne.
-
Se richiesto, formula pareri ed esprimere valutazioni
di ordine tecnico e giuridico ai Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
Assessori ed ai singoli Consiglieri.
-
Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge
sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
Art. 30 - Attribuzione di sovrintendenza:
Direzione e Coordinamento
-
Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso,
coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del
personale.
-
Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie,
i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti
e del regolamento.
-
Adotta provvedimenti di mobilità interna con
l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta
le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale,
con l'osservanza delle norme regolamentari.
Art. 31 - Attribuzioni di legalità
e garanzia
-
Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali
delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione,
con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
-
Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
-
Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
-
Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
S. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato
Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione dei messo comunale. L’avvenuta
pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
Art. 32 - Vicesegretario
-
Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre
alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto,
può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie"
od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente
in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del
titolare dell'ufficio.
CAPO II
Uffici
Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi
-
L'amministrazione del Comune si attua mediante una
attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
-
organizzazione del lavoro non più per singoli
atti, bensì per progetti?obiettivo e per programmi;
-
analisi e individuazione delle produttività
e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato;
-
individuazione di responsabilità strettamente
collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-
superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture
e dei personale.
-
Il regolamento individua forme e modalità di
organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 34 - Struttura
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici
anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire
gli obiettivi assegnati.
Art. 35 - Personale
-
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,
la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione
dei dipendenti.
-
La disciplina dei personale è riservata agli
atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
-
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del
personale disciplina in particolare:
-
struttura organizzativo?funzionale;
-
dotazione organica;
-
modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
-
diritti, doveri e sanzioni;
-
modalità organizzative della commissione di
disciplina;
-
trattamento economico.
-
Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'assunzione
del personale devono essere composte almeno in maggioranza assoluta da
membri esperti interni o esterni in possesso di titolo di studio adeguato
al tipo di posto messo a concorso.
-
Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati
o con convenzioni a termine.
Art. 36 - Forme di gestione
-
L'attività diretta a conseguire, nell'interesse
della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione
dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene
svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti
anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
-
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio
deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme
di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
-
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la
comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione
di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
-
Per gli altri servizi la comparazione avverrà
tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento
in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella
associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
-
Nell'organizzazione dei servizi?devono essere, comunque,
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli
utenti.
Art. 37 - Gestione in economia
-
L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia
sono, page di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 38 - Azienda speciale
-
Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
-
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni
approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
-
Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono
nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che
abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale e comprovate
esperienze di amministrazione.
Art. 39 - Istituzione
-
Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali,
che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni
mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell’attività dell'istituzione e previa
redazione di apposito piano tecnico?finanziario dal quale risultino: i
costi dei servizi, le forme di finanziamento e le. dotazioni di beni immobili
e mobili, compresi i fondi liquidi.
-
Il regolamento di cui al precedente l' comma determina,
altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,
l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica
dei risultati gestionali.
-
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale
assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni
ad alto contenuto di professionalità.
-
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio
comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame
del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
-
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente ed il direttore.
Art. 40 - Il Consiglio di amministrazione
-
Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione
sono nominati dal Consiglio comunale fuori dei proprio seno, anche in
rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti
per l'elezione a consigliere comunale e comprovare esperienze di amministrazione.
-
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali
ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica,
la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione,
nonché la modalità di funzionamento dell'organo.
-
Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti
di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 41 - Il presidente
-
Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di
amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti dei consiglio ed adotta
in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza
da sottoporre a ratifica nella prima seduta dei consiglio di amministrazione.
Art. 42 - Il direttore
-
Il direttore dell'istituzione è nominato dalla
giunta con le modalità previste dal regolamento.
-
Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è
il responsabile dei personale, garantisce la funzionalità dei servizi,
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi
e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 43 - Nomina e revoca
-
Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni
sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base
di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indica il programma
e gli obiettivi da raggiungere.
-
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei
consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune
almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
-
Il Presidente ed i singoli componenti possono essere
revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati,
dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 44 - Società a prevalente
capitale locale
-
Negli Statuti delle società a prevalente capitale
locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra
le società stesse ed il Comune.
Art. 45 - Gestione associata dei servizi
e delle funzioni
-
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e
la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più
appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività,
ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO
III
Controllo interno
Art. 46 - Principi e criteri
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri
documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi
affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile,
anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del
Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare
proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economica?finanziaria
dell'Ente. t facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici
competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed
economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi
e funzionali dell'ufficio dei revisore dei conto e ne specificano le attribuzioni
di ' controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della
legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società
per azioni e del presente Statuto.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure
per un corretto ed equilibrato raccordo operátivo?funzionale tra la
sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici
dell'Ente.
Art. 47 - Revisore dei conto
Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti rescritti
dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, ?deve possedere quelli
di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale
e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause
di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità
ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con? il regolamento le
modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili,
le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità
e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso
agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 48 - Controllo di gestione
l. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema
dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori
e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza
ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori
idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la
verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività
amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto
e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO 1
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
CAPO 1
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 49
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri
enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente
agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente
istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 50
Principio di cooperazione
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi
d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli
e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di interesse di cooperazione.
Art. 51
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato
di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero
l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative
e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge,
sono approvate
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 52
Consorzi
1.Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione
del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo
economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente
l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme
organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2.La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente art. si, deve
prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli
albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del
consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del
nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in
quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire
da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso
il modulo consortile.
Art. 53
Unione di comuni
l. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi
della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano
le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla
legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche
ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. s4
Accordi di programma
I. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti
in leggi speciali o settoriali che necessitano dell ‘attivazione di un
procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività
di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme
per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed,
in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate
necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario,
i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti
fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti
del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste
dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 55
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e
la trasparenza .
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le
organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai
servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela
degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire
il parere dei soggetti economici su specifici problemi.
CAPO 1
INIZIATIVA POLITICA ED
AMMINISTRATIVA
Art. 56
Interventi nel procedimento amministrativo
1.I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente
esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali
2.La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera
sia dei soggetti singoli
che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso,
ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale
contenente le indicazioni previste per legge .
4. Per la concreta attuazione di quanto enunciato nei commi precedenti, sarà
predisposto apposito regolamento.
Art. 57
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni
su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di
30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda
della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea
forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità
dell'istanza.
Art. 58
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre
comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 57 determina la procedura
della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo
competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento
del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga
di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso,
il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla
presentazione.
4.Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere
può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco
del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco
è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è
garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 59
Proposte
1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione i atti amministrativi
che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente,
corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario,
nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni
dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto dei provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
CAPO 1
ASSOCIAZIONISMO
E PARTECIPAZIONE
Art. 60
Principi generali
I. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei
cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.
63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite
l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli
atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio
comunale.
Art. 61
Associazioni
l. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini
di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulla attività
delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi
dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati.
Art. 62
Organismi di partecipazione
Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può
promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità
da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione,
modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi
circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività
o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere
fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 63
Incentivazione
L Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione,. possono essere erogate
forme di incentivazione con a orti ia di natura finanziaria?patrimoniale e,
tecnico?professionale e organizzativo.
Art. 64
Partecipazione alle commissioni
I. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi
interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III
REFERENDUM?DIRITTI DIACCESSO
Art. 65
Referendum
l. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza
comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono
trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di
tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,
su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo
biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità,
i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della
consultazione.
Art. 66
Effetti dei referendum
I. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultato da parte dei Sindaco,
il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato,
con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 67
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di
accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi
pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative
dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente
individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina
anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e
detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 68
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle
istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e,
per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere
carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti
?idonei a dare concreta attuazione al diritto dì informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire la informazione
ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione
per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPOIV
DIFENSORE CIVICO
Art. 69
Nomina
I. Per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione
comunale, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con la Regione
Liguria per avvalersi del difensore civico regionale.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 70
Statuto
I. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad
esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E’ ammessa l'iniziativa da parte di almeno 400 cittadini per proporre
modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica
in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa
popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività,
sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 71
Regolamenti
l. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali,
la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette
norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle
leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari
emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed
ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente Statuto.
4/bis I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche
abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente
art. 65.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. 1 regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo
l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che
la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità
che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili
a chiunque intenda consultarli.
Art. 72
Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati ?nel
rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione,
nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso,
entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 73
Ordinanze
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme
legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni,
circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma i devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte
a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili
in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed
urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38
della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente
motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può
superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce
ai sensi dei presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata
al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste
al precedente comma terzo.
Art. 74
Norme transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti
di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate
dal Comune secondo la precedente legislazione compatibili con la legge e lo
Statuto.
Norme transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti
di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate
dal Comune secondo la precedente legislazione compatibili con la legge e lo
Statuto.